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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Processo di esecuzione).

  1. Al secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il terzo debitore è un istituto bancario o un intermediario mobiliare o finanziario ovvero un'altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.