Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
1-bis: Prevedere che in caso di mancata conciliazione tra le parti il consulente esponga i risultati delle indagini compiute ed il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine massimo di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni, fatta salva la possibilità di ottenere una sola proroga di trenta giorni per comprovate difficoltà oggettive.