Al comma 2, lettera a), numero 1). aggiungere in fine, le parole: prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, succintamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità dei processo: b) l'obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia o all'assenza di questioni di diritto di pronta e facile soluzione.