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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.73. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.73.

  Al comma 1, lettera b) dopo il punto 7), aggiungere il seguente punto:
  7-bis) prevedere, al fine di evitare discrasie nelle prassi applicative e un migliore funzionamento dell'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di cui al decreto-legge n. 132/14, modifiche alla disciplina vigente relativamente:
   a) alla necessità di eliminare il vaglio dell'Autorità Giudiziaria previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede che in tutti i casi l'accordo raggiunta a seguito di Negoziazione Assistita debba essere inviato al Procuratore della Repubblica, chiamato, anche in assenza di figli minori, a rilasciare un nullaosta;
   b) a prevedere, per quanto riguarda la fase presidenziale, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a tutela della degiurisdizionalizzazione, che, quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica comunichi alle parti le ragioni che ostano al rilascio dell'autorizzazione, con l'invito a procedere eventualmente alle corrispondenti modifiche dell'accordo entro un termine che egli fissa. Scaduto tale termine il Procuratore della Repubblica, tenuto conto delle modifiche eventualmente intervenute, autorizza o non autorizza l'accordo;
   c) a prevedere, in materia di conservazione degli Accordi di Negoziazione, che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistano e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è conservato, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati avente sede nel Circondario del Tribunale competente, in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio Nazionale Forense;
   d) a prevedere, in materia di assegno divorzile in un'unica soluzione, che nel caso in cui l'accordo preveda la corresponsione di assegno in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all'articolo 5, ottavo comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898 venga effettuata dagli avvocati;
   f) poiché il nuovo istituto della Negoziazione Assistita non ricomprende la regolamentazione dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, di cui agli articoli 337 bis e ss. c.c., al fine di evitare scontate questioni di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento, a prevedere che, analoga convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte possa essere conclusa tra i genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio;
   g) a prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita in materia familiare costituisca titolo esecutivo e che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica, costituisce titolo esecutivo, non richiede l'apposizione della formula esecutiva ed è titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione ove contenga atti soggetti a tale adempimento;
   h) a prevedere, nell'Accordo di Negoziazione Assistita che le condizioni relative ai figli minori risultano rispondenti all'interesse degli stessi e che pertanto il loro ascolto risulta manifestamente superfluo e, analogamente, che anche relativamente all'autorizzazione dell'Accordo da parte del Procuratore della Repubblica si preveda che il provvedimento autorizzativo dia atto dell'attestazione, da parte degli avvocati, della rispondenza dell'Accordo all'interesse dei minori in questione nonché della conseguente superfluità del loro ascolto.