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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.700. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2016  [ apri ]
1.700.
approvato

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguenti:
   h-bis)
all'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;
   h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

I Relatori