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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.64. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.64.

  Al comma 1. lettera b), numero 5), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo il diritto al contraddittorio, la rappresentanza processuale di tutte le parti, anche se minori o incapaci, l'obbligatorietà della difesa tecnica, la possibilità di impugnare tutti i provvedimenti di contenuto decisionale, anche di carattere provvisorio, l'adeguata informazione del minore o del suo rappresentante, l'ascolto, anche mediato, del minore di anni dodici, o di età inferiore che abbia capacità di discernimento, nei casi di controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione ed in ogni caso in cui sia necessario nel suo interesse, l'attribuzione ai componenti tecnici delle sezioni specializzate di sole funzioni consultive e non decisionali;».