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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.26. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.26.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona»:
    1) È istituito l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominata «procura per la persona».
    2) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati:
     2.1) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati;
     2.2) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati;
     2.3) 4. Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è abrogato.
    3) Il tribunale per la persona è costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, i giudici esperti di cui all'articolo 9.
    4) La procura per la persona è costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9.
    5) Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la persona è esercitata:
     a) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;
     b) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.
    6) Nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge, la giurisdizione è esercitata da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari.
    7) Presso il tribunale per la persona sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica è istituito un ufficio di segreteria:
     7.1) La procura per la persona si avvale per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona.
    8) Il tribunale per la persona tiene le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio. Tali sedi distaccate sono decise tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro.
    9) Il tribunale per la persona si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati:
     9.1) Il tribunale per la persona si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati.
    10) Alle dipendenze della procura per la persona opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con specifica formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore.
    11) Il CSM assegna al tribunale per la persona e alla relativa procura magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita:
     11.1) Le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona sono attribuite dal CSM a magistrati di corte d'appello che hanno assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni;
     11.2) Per l'accertamento delle qualità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il CSM acquisisce il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 11.
    12) I giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 10 e i vice procuratori onorari sono nominati dal CSM a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, un altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente. Devono essere previamente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza. Analoga selezione è effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, un altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato:
     12.1) Possono essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;
     12.2) I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive se hanno esercitato in modo efficace la funzione. Presso ogni ufficio giudiziario il numero dei giudici-esperti non può mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari;
     12.3) I giudici esperti integrano il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possono coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minorenne;
     12.4) Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti. I giudici esperti non possono esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico;
     12.5) Ai giudici esperti si applica il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.
    13) Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, nonché da giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 9. La giurisdizione è esercitata:
     a) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici-esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;
     b) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.
     13.1) Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate con i decreti legislativi di cui all'articolo 18;
     13.2) Il CSM provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, e alla nomina di giudici esperti, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.
    14) La Scuola superiore della magistratura organizza ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate dall'articolo 8 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgono la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti:
     14.1) I corsi di cui al comma 1 sono obbligatori e con approccio anche multidisciplinare oltre che giuridico.
    15) La sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal presidente della corte d'appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello.
    16) Il tribunale per la persona è competente per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge:
     16.1) Il tribunale per la persona è inoltre competente per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge;
     16.2) Il tribunale per la persona è competente anche per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.
    17) La competenza per territorio negli affari civili è determinata in via successiva dai seguenti criteri:
     a) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;
     b) residenza abituale della famiglia;
     c) in difetto o negli altri casi, la competenza è stabilita ai sensi del codice di procedura civile.
    18) Il tribunale per la persona è competente per i reati commessi da persone minori di anni diciotto.
    19) Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si procede per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona.
    20) Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento, si provvede con un apposito stanziamento nei limiti di cui all'articolo 21.
    21) Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione degli uffici previsti dalla presente legge e per consentire la loro operatività, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
     a) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti d'appello;
     b) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:
      1) equa distribuzione del carico di lavoro;
      2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;
     c) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;
     d) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;
     e) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona.
    22) I magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18 sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona e alle relative procure per la persona.
    22.1) Il CSM, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
    23) Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18, comma 1, si provvede secondo le seguenti indicazioni:
     a) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;
     b) gli affari relativi ai procedimenti indicati nell'articolo 18 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per territorio;
     c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1:
   a) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle previgenti disposizioni di legge con quanto previsto nella presente legge, anche con eventuale integrazione delle competenze per materia;
   b) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 con tutte le altre disposizioni legislative vigenti e la necessaria disciplina transitoria.

  3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  3-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari da destinare ai tribunali per la persona, alle corti d'appello e agli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
  3-quater. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e 2 e di quanto disposto dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 3-bis.