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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.25.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni di Corte d'appello le sezioni civili specializzate per la persona, la famiglia e i minori;
    2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni;
    3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
    4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica, cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto;
    5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) in primo grado:
     5.1 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, minori compresi i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
     5.2 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 disp.att. del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
     5.3 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
     5.4 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dagli articoli da 4 a 7 della legge n. 64 del 1994;
     5.5 i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
    6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dai Titoli II, III, IV della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1 istituite presso le Corti d'appello e le sezioni di Corte d'appello; i procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5.3) e 5.4);
    8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1 l'ausilio dei servizi sociali;
    9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 4 operano nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo i seguenti criteri:
     10.1 dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:
      a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;
      b) proposizione delle domande e richiesta istruttorie negli atti introduttivi;
      c) celebrazione di una prima udienza davanti al giudice istruttore individuato secondo i criteri tabellari, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);
      d) previsione della reclamabilità davanti al collegio dello stesso Tribunale;
      e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre CTU psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;
      f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio nella prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
      g) previsione di una udienza concentrata di assunzione delle prove, all'esito della quale o in un'udienza ravvicinata le parti concluderanno e si rimetterà al collegio per la decisione (con o senza termini per conclusionali);
     10.2 dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:
      a) introduzione con ricorso congiunto;
      b) comparizione davanti al Gl (o giudice relatore) il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
      c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;
      d) rimessione al giudice istruttore per la prosecuzione nelle forme contenziose se il collegio ritenga di non omologare o di non poter accogliere le condizioni di divorzio;
     10.3) fissare chiari principi affinché:
      a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto, con l'assistenza di ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nei casi difficili, salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;
      b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;
    11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5.3) e 5.4) sono esercitate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
    12) istituire presso i tribunali ordinari di cui al punto 4) sezioni penali specializzate per la persona, la famiglia e i minori;
    13) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 10) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i procedimenti penali relativi a reati asseritamente commessi nel territorio del circondario e che abbiano come parte offesa un minore o che abbiano ad oggetto reati contro la famiglia;
    14) istituire presso le Procure della Repubblica presso i tribunali di cui al punto 4) un ufficio distrettuale per la famiglia e i minori;
    15) determinare la competenza degli uffici distrettuali di cui al punto 12);
    16) prevedere che costituisca titolo ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate civili e penali, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al punto 12 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione in detta materia;
    17) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obbiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;
    18) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate di cui ai punti 1), 4) e 10) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia.