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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.239. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2016  [ apri ]
1.239.
(nuova riformulazione)

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
  h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:
   1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
   2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
   3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
   4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
   6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
   7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: a) quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
   8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.