Al comma 2, dopo la lettera e), inserire il seguente:
e-bis). Prevedere che il giudice istruttore, se l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, possa provvedere in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, alla revoca anche parziale dell'esecuzione del decreto, tenendo conto delle somme non contestate e di eventuali vizi procedurali. Il giudice non può revocarla se la parte che l'ha ottenuta, offra cauzione per l'ammontare contestato in opposizione nonché per le spese ed i danni. La cauzione è così fissata dal giudice.