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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.204. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.204.

  L'articolo 1, comma 2, lettera d) è sostituito dal seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
     a) previsione della facoltà di scelta del medesimo da parte del creditore procedente all'interno dell'ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti competente;
     b) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
     c) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
     d) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
     e) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
     f) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.
    2) estensione delle misure di coercizione indiretta, previste dall'articolo 614-bis del codice di procedura civile, a tutti i provvedimenti di condanna e regolamentazione della fase applicativa del relativo provvedimento con disciplina puntuale degli oneri delle parti in ordine alla facoltà, per il creditore precettante, di autoliquidare l'importo con il precetto, salva la contestazione del debitore con opposizione ai sensi dell'articolo 615 dei codice di procedura civile;
    3) previsione della impignorabilità dei beni mobili di uso quotidiano di non rilevante valore rinvenuti nella casa di abitazione del debitore, nonché degli animali di affezione o di compagnia, con rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione; previsione, per i pignoramenti presso terzi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di un più ampio ambito di estensione del pignoramento, fino ad un massimo del triplo del precettato, per evitare le dichiarazioni di incapienza per i crediti di importo esiguo e comunque fino a tremila euro di sorta capitale;
    4) in caso di pignoraménto dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;
    5) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso la riconduzione dell'istituto del reclamo previsto dall'articolo 630 del codice di procedura civile alle opposizioni agli atti esecutivi previste dagli articoli 617 e seguenti del codice di procedura civile e l'assoggettamento di tutte le opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile;
    6) previsione, in caso di reiterato esito infruttuoso delle vendite giudiziarie nelle espropriazioni ed in alternativa all'amministrazione giudiziaria prevista dagli articoli 592 e seguenti del codice di procedura civile o, in mancanza, all'estinzione o chiusura anticipata per infruttuosità del processo esecutivo prevista dall'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il conferimento, ad istanza dei creditori, dei beni pignorati rimasti invenduti ad uno o più fondi, quotati in borsa e gestiti da privati investitori in regime di concorrenza per assicurare la migliore redditività, con attribuzione ai creditori stessi di quote o azioni del medesimo a parziale o totale soddisfo delle ragioni azionate e con previsione dell'amministrazione dei beni stessi da parte del fondo;
    7) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
    8) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti.