Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 3, inserire il seguente:
3-bis: Prevedere che nei termini per comparire di cui all'articolo 163-bis, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione, non devono intercorrere più di sei mesi, pena la riduzione a detto termine da parte del presidente del tribunale, che vi provvede con decreto da comunicare all'attore a cura della cancelleria entro cinque giorni dal deposito della citazione.