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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.126. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.126.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il giudice istruttore, quando dispone dei mezzi di prova, può delegare i procuratori delle parti ad assumerli in contraddittorio tra di loro, dando indicazioni in ordine al tempo, al luogo ed al modo dell'assunzione. Se le parti stanno in giudizio personalmente, il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova messi nella stessa udienza; altrimenti stabilisce i tempi, il luogo ed il modo dell'assunzione.