Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
2-bis) Prevedere che il giudice designato a norma dell'articolo 168-bis, nell'ipotesi in cui l'assunzione dei mezzi di prova sia delegata ai procuratori delle parti, proceda all'assunzione degli stessi e si pronunci con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.