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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.120. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.120.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che all'ispezione possano procedere i difensori delle parti o il giudice istruttore, assistiti quanto occorre, da un consulente tecnico. Il giudice istruttore vi procede personalmente anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori dalla circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso, delega il giudice istruttore a norma dell'articolo 203.