Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) ripristino dell'integrale tutela giudiziale, degradando a mera facoltà delle parti – e non a una condizione di procedibilità della domanda giudiziale – il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, nella radicata e ferma convinzione che non si debba alleggerire il carico di lavoro dei giudici e fare fronte all'enorme arretrato dei tribunali comprimendo i diritti dei cittadini.