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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.084. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/02/2016  [ apri ]
1.084.
approvato

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «redigono un» è inserita la seguente: «nuovo»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «tributari pendenti» sono inserite le seguenti: «tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e di risultati conseguiti»;
   c) al comma 1, dopo le parole: «con il» è inserita la seguente: «programma»;
   d) al comma 1, lettera a), le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio successivo con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni»;
   e) al comma 2, le parole: «per l'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «con i programmi redatti negli anni precedenti»;
   f) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Il programma di cui al comma 1 viene adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).
  3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari;
   g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e 11-bis con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultra¬biennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita.