Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2
1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al primo comma dell'articolo 103, la parola: «almeno» è sostituita dalle seguenti: «nel termine perentorio non inferiore a».
Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.