Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).
1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: «disposizioni per l'attuazione», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70-ter è abrogato;
b) al primo comma dell'articolo 81 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con indicazione del giorno e dell'ora in modo da evitare sovrapposizioni tra diverse cause»;
c) il terzo comma dell'articolo 84 è abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 103, la parola: «almeno» è sostituita dalle seguenti: «nel termine perentorio non inferiore a»;
e) all'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'attestazione di cui all'articolo 281-sexies del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.