Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.
1. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;» sono soppresse;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».