Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni attuative del codice di procedura civile).
1. All'articolo 73 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «alle parti è precluso l'accesso alle copie degli atti di parte fino allo scadere del termine per il loro deposito».
Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche glie disposizioni attuative al codice di procedura civile».