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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.058. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.058.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 345 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.