stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.050. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.050.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 291-bis. – (Decisione in contumacia). – Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma. Il giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile l'istanza ovvero rigetta la domanda con sentenza».

  Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.