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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.043. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.043.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 281-sexies del codice di procedura civile è modificato dal seguente: «281-sexies. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, depositando la sentenza nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.