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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.040. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.040.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono inserite le seguenti: «il termine perentorio di»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.