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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

Art. 1-bis.

  L'articolo 59 del codice di procedura civile è sostituito dai seguente:

  Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono l'esecuzione e la notificazione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.