Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:
Art. 1-bis.
L'articolo 59 del codice di procedura civile è sostituito dai seguente:
Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono l'esecuzione e la notificazione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.