stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.039. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.039.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione»;
   c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.