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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.026. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.026.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 183 dei codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi»;
   b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».