stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.023. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.023.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;
   b) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».