Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2
1. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti»;
b) al quinto comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».