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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.017. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.017.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

Art. 2
(Processo di cognizione).

  1. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio».
  2. Al terzo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, le parole: «sempre osservata la misura di quest'ultimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sempre osservato il termine dilatorio di un mese».
  3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: «rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla» sono sostituite dalle seguenti: «rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni».
  4. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti»;
   b) al quinto comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».
  5. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole: «della comparsa conclusionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle memorie di replica».
  6. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;
   b) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
  7. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo».
  8. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo le parole: «termine perentorio» sono inserite le seguenti: «non superiore a trenta giorni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione».

  9. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi»;
   b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma».

  10. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: «dei» è sostituita dalle seguenti: «di tutti i».
  11. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: «i cinque» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre i trenta».
  12. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione».
  13. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «in ogni stato del processo» sono inserite le seguenti: «e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione».
  14. All'articolo 188 dei codice di procedura civile, le parole: «a norma dell'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale».
  15. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
   b) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

  16. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «La prova testimoniale deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza».
  17. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale»;
   b) il secondo comma è sostituito dai seguente: «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione»;
   c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite».

  18. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono inserite le seguenti: «il termine perentorio di»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza».

  19. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: «su istanza concorde delle parti» sono soppresse.
  20. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma»;
   b) al secondo comma, le parole: «i trenta» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di quarantacinque».

  21. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nella notificazione della citazione» sono inserite le seguenti: «ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà».
  22. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 291-bis. – (Decisione in contumacia). – Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma, 11 giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile distanza ovvero rigetta la domanda con sentenza».
  23. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma».».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».