Dopo l'articolo, inserire il seguente:»
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Il processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori. Il giudice dà lettura del processo verbale dell'udienza».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».