Dopo l'articolo, inserire il seguente:»
«Art. 2
1. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 127-bis. – (Rinvio della causa). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza»».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».