Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2
1. L'articolo 112 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 112. – (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; in entrambi i casi non può farlo oltre i limiti delle stesse. Non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti».»
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».