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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.010. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.010.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 92 c.p.c. aggiungere il seguente comma, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parli o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali ad esempio io squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.