Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 2
1. All'articolo 92 c.p.c. aggiungere il seguente comma, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parli o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali ad esempio io squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.