All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:
«In particolare prevedere:
1) che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma;
2) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza».