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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.204. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2016  [ apri ]
1.204.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) inserire i seguenti:
  «2- bis) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente del- l'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
   a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
   b) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
   c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
   d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
   e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.;
  2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;
  2-quater) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
  2-quinquies) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti».