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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.246. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2016  [ apri ]
1.246.
approvato

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) quanto al giudizio di appello:
    1) previsione che i termini per esperire tutti i mezzi a contenuto impugnatone, anche diversi dall'appello, decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza dall'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;
    2) individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;
    3) previsione che le cause riservate alla decisione collegiale sono trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;
    4) previsione che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedure civile si applica anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato, depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; previsione che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; previsione che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-bis dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore deve, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; previsione che anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti sono ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;
    5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.