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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2016  [ apri ]
1.500.
approvato

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile.

I Relatori