Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile».