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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.72. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.72.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), il punto 2.4) è sostituito dal seguente:
  «2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza dei tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione dei codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma dei medesimo articolo e l'inciso fra le stesse parti, salva l'attribuzione alla competenza dei tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 del codice civile e dall'articolo 371 del codice civile, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate, prevedendo inoltre l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo, 250 del codice civile, della materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, prevedendo altresì l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofamiliari consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983 nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;».