Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2.4) con il seguente:
2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;