stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.226. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.226.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire il seguente:
   e-bis). Prevedere che il giudice istruttore, se l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, possa provvedere in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, alla revoca anche parziale dell'esecuzione del decreto, tenendo conto delle somme non contestate e di eventuali vizi procedurali. Il giudice non può revocarla se la parte che l'ha ottenuta, offra cauzione per l'ammontare contestato in opposizione nonché per le spese ed i danni. La cauzione è così fissata dal giudice.