stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.224. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.224.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis). Prevedere che l'opposizione si proponga davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al difensore o, in mancanza, al ricorrente agli indirizzi mail indicati nel ricorso opposto. In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Il termine di cui all'articolo 163-bis, non può essere superiore a trenta giorni dalla data di notifica, a pena di inammissibilità dell'azione con conseguenza di definitiva inoppugnabilità del decreto di ingiunzione emesso.