All'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
i. l'estensione del valore legale del deposito telematico degli atti introduttivi;
ii. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell'atto, quando questi abbia comunque raggiunto lo scopo;
iii. l'estensione del potere di autentica degli avvocati a tutti gli atti e documenti dei processi nei quali sono costituiti.