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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.213. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.213.

  All'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
    i. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell'atto, quando questi abbia comunque raggiunto lo scopo;
    ii. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
    iii. la previsione di modalità di deposito degli atti processuali e dei documenti mediante caricamento (upload) degli stessi nel sistema informatico degli uffici giudiziari per mezzo di apposito portale accessibile dalla rete internet;
    iv. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;
    v. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico;
    vi. la previsione di un formato per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
    vii. la previsione di modalità di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile compatibili con la normativa in tema di facoltà dei difensori di estrarre copia con modalità telematica dei provvedimenti giurisdizionali;
    viii. l'integrazione della normativa in tema di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata con la previsione che la notificazione si ha per avvenuta nel caso di cui non venga generata la ricevuta di avvenuta consegna per ragioni imputabili al destinatario e creazione di un meccanismo che consenta la conoscibilità da parte dei destinatari del messaggio non recapitato;
    ix. l'adozione di ogni misura idonea a garantire la completa informatizzazione di tutti i procedimenti regolati dal codice di procedura civile e dalle leggi processuali speciali.
    x. l'estensione del potere di autentica degli avvocati a tutti gli atti e documenti dei processi nei quali sono costituiti.