Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
3) individuazione, nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati, di un'ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo ad esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente ed inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;.