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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.135. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.135.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore proceda alla disamina delle prove acquisite dai procuratori delle parti in contraddittorio tra loro e che se ritiene, in casi eccezionali, che qualche fatto sia assolutamente rilevante ai fini della controversia non sia stato provato dalle parti, inviti queste ultime ad indicare i mezzi di prove e produca i documenti necessari, assegnando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Se i procuratori delle parti non hanno provveduto all'assunzione della prova per testi, ritenuta ammissibile e rilevante, il giudice valuti tale comportamento a norma dell'articolo 116, secondo comma, tenendone conto anche ai sensi degli articoli 88 e 96. Può comunque disporre l'assunzione della prova innanzi a sé, fissato una nuova udienza entro e non oltre quindici giorni.