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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.132. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2953

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/01/2016  [ apri ]
1.132.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che su richiesta delle parti, il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissi la discussione orale della causa dinanzi al collegio entro e non oltre trenta giorni. All'esito della discussione, il collegio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Se richiesto, il giudice istruttore dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissando l'udienza di discussione orale innanzi al collegio entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime. La sentenza è depositata in cancelleria entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione orale. Sempre su richiesta delle parti, il giudice istruttore dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il collegio, quindi, deposita la sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. In ogni caso, il termine di pubblicazione della sentenza ha carattere perentorio. La sua inosservanza da parte del collegio, in assenza di comprovati motivi oggettivi, può costituire illecito disciplinare.