Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
2-bis) Prevedere che il giudice istruttore, quando dispone dei mezzi di prova, può delegare i procuratori delle parti ad assumerli in contraddittorio tra di loro, dando indicazioni in ordine al tempo, al luogo ed al modo dell'assunzione. Se le parti stanno in giudizio personalmente, il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova messi nella stessa udienza; altrimenti stabilisce i tempi, il luogo ed il modo dell'assunzione.